MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41
Prot. n. 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B103
Roma, 24 novembre 1997
OGGETTO: Veicoli a motore - Sostituzione dispositivo silenziatore di
scarico.
Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in
merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore
dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste
riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di
riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art.
78 del Codice della strada (1) (decreto legislativo 30.4.1992, n. 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata
limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e
pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di
rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del
veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore
dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice
(si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di
circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base
a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada (1)
prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici
delle M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "... quando siano
apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai
dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 (2) e 72 (3),
...".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78 (1), si configura
evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore
originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come
già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale
ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova
presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di
sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del
valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale
accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall'orifizio di
scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato
dagli organi di polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel
corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il
marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un
codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato
riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello
stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un
fac-simile:
ex 00 0000
| |--------------> Numero di omologazione.
| Codice identificativo del
| paese che ha omologato il
---------------------------> dispositivo.
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei
dispositivi o sugli elementi degli stessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse
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